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Patente a crediti per i cantieri 2024: Nuove direttive, sanzioni e decurtazioni

Patente a crediti per i cantieri 2024

Nuove direttive, sanzioni e decurtazioni

11 luglio 2024                                                                                                                                                           CONTATTACI ADESSO

Dal 1° ottobre 2024 sarà richiesto a chiunque operi nei cantieri temporanei e mobili il possesso di una patente a crediti per la sicurezza nei cantieri. A prevederlo è l’art. 29, comma 19 del D.L 19/2024. La misura propone di instaurare standard di sicurezza più elevati sia per le imprese che per i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.

                                                                                                
Nuove disposizioni

In vista di nuove disposizioni normative è opportuno assicurare una gestione responsabile dei luoghi di lavoro e dei cantieri per non incorrere in pesanti sanzioni.

A far data dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente a punti le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.

 
La patente                                                                                                                                         
La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili, con una dotazione pari o superiore a 15 crediti. In caso di patente con punteggio inferiore a quindici crediti, è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.  
Tale punteggio è di fondamentale importanza poiché funge da indicatore ufficiale dell’idoneità dell’azienda a operare nel settore edilizio, attestando la sua capacità e serietà nell’adottare politiche di sicurezza efficaci.

Non sono obbligati al possesso della patente a punti:

  • coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;
  • le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.
 
Rilascio e autocertificazione

La patente a punti è rilasciata in formato digitale presso la competente sede territoriale dell’Ispettorato, previo soddisfacimento dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:

  • iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
  • adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, come stabilito dall’articolo 37;
  • adempimento degli obblighi formativi da parte dei lavoratori autonomi, come previsto dal decreto;
  • possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
  • possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  • possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF);
  • avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Il possesso dei requisiti è autocertificato. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato nazionale del lavoro.

 
Sanzioni e decurtazioni

Quando un’azienda riceve sanzioni per non aver rispettato le normative vigenti in tema di salute e sicurezza, il punteggio della sua patente diminuisce proporzionalmente alla gravità delle infrazioni commesse. Questo meccanismo serve a incentivare un comportamento responsabile e conforme alle leggi da parte delle aziende. 

La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti descritti precedentemente, tuttavia, decorsi 12 mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente ai sensi del comma 1 del decreto in esame. È opportuno sottolineare nuovamente che le imprese e i lavoratori autonomi coinvolti nelle attività edili dovranno possedere almeno 15 crediti per poter operare legalmente. Inoltre, la patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo nei casi e nelle misure indicati nella tabella di seguito proposta (allegato I-bis):

Nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a 12 mesi. L’ispettorato nazionale del lavoro definisce i criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione. Ciascun provvedimento deve riportare i crediti decurtati. Gli atti e i provvedimenti emanati in relazione al medesimo accertamento ispettivo non possono nel complesso comportare una decurtazione superiore a 20 crediti.

 
Chi opera senza patente

Alle imprese o i lavoratori autonomi privi della patente o con un numero di crediti inferiore a 15 viene applicata una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque non inferiore a 6.000 €, oltre all’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi. Le stesse sanzioni vengono applicate a coloro che operano con una patente con punteggio inferiore a 15 crediti.