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Approvato il nuovo accordo Stato-regioni: cosa cambia?

Approvato il nuovo accordo Stato-regioni

Cosa cambia?

02 dicembre 2024                                                                                                                                                     CONTATTACI ADESSO


L’Accordo 2024, aggiornando l’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 81/08, riorganizza gli obblighi formativi in materia di sicurezza sul lavoro, introducendo nuove regole su:

  • Durata, contenuti minimi e modalità di erogazione dei corsi obbligatori a carico dei datori di lavoro.
  • Procedure per le verifiche finali, applicabili sia alla formazione iniziale che all’aggiornamento.
  • Monitoraggio e controllo delle attività formative, con attenzione agli enti erogatori e ai destinatari.
 

Tra le principali innovazioni figurano nuove disposizioni sulla formazione obbligatoria per datori di lavoro, dirigenti e preposti, insieme a programmi specifici per attrezzature e operazioni in spazi confinati. Cambiano anche le regole organizzative, con limiti sul numero di partecipanti, frequenza minima e modalità di verifica.


Attuazione e periodo transitorio

Le nuove disposizioni entreranno in vigore con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con un periodo transitorio di 12 mesi per l’adeguamento alle vecchie normative.

Tabella aggiornata che include le principali figure della sicurezza sul lavoro previste dal nuovo Accordo Stato-Regioni 2024, con le relative responsabilità e le modifiche rispetto al precedente accordo.


Responsabilità e modifiche
 

Figura

Responsabilità
Principali

Modifiche Principali
Introdotte dal Nuovo Accordo 2024

Datore di
Lavoro (DL)

– Garantire sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
– Effettuare la valutazione dei rischi e redigere il DVR (Documento di
Valutazione dei Rischi).

Deve
completare moduli di formazione aggiuntiva, con aggiornamenti specifici per
settori ad alto rischio (es. cantieri).

Responsabile
Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)

-Pianificare, coordinare e monitorare le attività di prevenzione.
– Assistere il datore di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza

Accreditamento
più rigoroso per i formatori; obbligo di aggiornamento ogni 5 anni.

Addetti al
Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)

Supportare l’RSPP nella gestione operativa della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Introduzione
di un percorso formativo più strutturato, con moduli standardizzati.

 

Preposto

 

– Supervisione del lavoro svolto.
– Garantire il rispetto delle misure di sicurezza.
– Segnalare rischi e criticità

Aggiornamenti obbligatori ogni 2 anni (prima ogni 5), durata minima del corso: 6 ore.




Prima e dopo

Figura

Responsabilità
Principali

Ore di Formazione –
Prima

Ore di Formazione –
Dopo (2024)

Cambiamenti Principali

Datore di Lavoro (DL)

– Garantire la sicurezza
dei lavoratori
– Redigere il DVR
– Organizzare misure di prevenzione

16-48 ore (in base
al rischio: basso, medio, alto)

32-64 ore
(+16 ore specifiche per settori a rischio alto)

Obbligo di aggiornamenti
con moduli per settori speciali come cantieri.

Responsabile del
Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)

– Pianificare e coordinare
la sicurezza
– Valutare rischi
– Assistere il datore di lavoro

100 ore (in base a
tre moduli: A, B, C)

120 ore
(aggiunta di contenuti per rischi emergenti e moduli opzionali)

Aggiornamento quinquennale
obbligatorio strutturato.

Addetti al Servizio
Prevenzione e Protezione (ASPP)

Supportare l’RSPP nella
gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro

28 ore (Modulo A) + 60
ore (Modulo B)

90 ore totali
(integrazione di nuovi contenuti e scenari specifici)

Maggiore specificità nei
corsi per settori ad alto rischio.

Preposto

– Supervisione delle
attività
– Segnalazione di rischi
– Applicazione delle misure di sicurezza

8 ore base + 6
ore aggiornamento (ogni 5 anni)

16 ore base + 6
ore aggiornamento biennale

Maggior frequenza di
aggiornamento; più focus sulla gestione delle emergenze.

Lavoratore

– Osservare le misure di
sicurezza
– Segnalare rischi

4, 8 o 12 ore
(rischio: basso, medio, alto)

4, 8 o 12 ore
(ma con aggiornamenti più mirati a settori specifici)

Corsi standardizzati;
obbligo di aggiornamento anche per settori medio-bassi.

Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

– Collaborare su tematiche
di sicurezza
– Monitorare e segnalare problemi

32 ore base
(aziende fino a 50 dipendenti)

40 ore base
(aziende fino a 50 dipendenti); 64 ore per grandi aziende

Introduzione di moduli
specialistici per settori a rischio elevato.

Coordinatore per la
Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione (CSP/CSE)

– Progettare e verificare
piani di sicurezza nei cantieri

120 ore

140 ore
(+ moduli specifici per grandi opere e gestione ambientale)

Aggiunta di contenuti
sulla sostenibilità e sulle nuove tecnologie.

Medico Competente (MC)

– Sorveglianza sanitaria
– Collaborazione nella valutazione dei rischi

Formazione non
standardizzata; requisiti minimi variabili

40 ore obbligatorie
ogni 5 anni, strutturate su nuove patologie emergenti.

Rafforzamento della
formazione periodica per emergenze sanitarie.

Formatore in Sicurezza

– Progettazione e
conduzione di corsi
– Verifica dell’apprendimento

Non specificato
(qualifica lasciata a enti privati)

64 ore base
+ certificazione obbligatoria riconosciuta dall’accordo

Introduzione di standard
uniformi e obbligo di aggiornamento quinquennale